Art. 272. 
 
  E' proibito rimuovere o apportare modifiche alle porte o  tende  di
ventilazione ed alle altre  porte  predisposte  ai  fini  di  cui  al
precedente articolo, senza ordine della direzione dei lavori. 
  Il personale di sorveglianza, nell'ambito delle zone di  rispettiva
competenza, o per incarico avuto,  deve  accertare  nel  corso  delle
visite d'ispezione che le porte si trovino nelle condizioni  regolari
previste.