Art. 273. 
 
  Quando  nelle  gallerie  di  carreggio   occorre   procedere   alla
installazione di porte di ventilazione, esse devono essere in  numero
non inferiore a due, in modo che, durante il passaggio dei  convogli,
ve ne sia sempre  almeno  una  chiusa.  Se  attraverso  le  porte  di
ventilazione si svolge intenso traffico e  l'apertura  di  una  porta
puo'  pregiudicare  la  ventilazione  di  una  parte  importante  del
sotterraneo, si devono installare piu' porte  ed  adottare  misure  o
dispositivi tali da  consentire  che  esse  non  siano  tutte  aperte
contemporaneamente. 
  Nel caso di tende usate in sostituzione di porte, il loro numero  e
spaziamento deve essere sufficiente per consentire che  in  qualsiasi
circostanza due almeno di esse restino chiuse. 
  Le comunicazioni dirette fra vie principali di entrata e di  uscita
d'aria, che per esigenze di lavoro non  possono  essere  sbarrate  in
modo permanente, devono essere munite di  doppie  porte  che,  con  i
relativi telai, devono essere costruite con materiale incombustibile.