Art. 1127.
(Falsita' ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle
relazioni).
Il comandante della nave che, al fine di procurare a se' o ad altri
un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle
falsita' previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di
equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni
all'autorita' e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu'
grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che
commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di
rotta.