(Codice della navigazione-art. 1127)
                             Art. 1127. 
(Falsita' ideologica nel ruolo di equipaggio, nel  giornale  o  nelle
                             relazioni). 
 
  Il comandante della nave che, al fine di procurare a se' o ad altri
un vantaggio o di recare ad altri un  danno,  commette  alcuna  delle
falsita' previste nell'articolo 479 del codice penale  nel  ruolo  di
equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle  prescritte  relazioni
all'autorita' e' punito, qualora il fatto  non  costituisca  un  piu'
grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
 
  La  stessa  pena  si  applica  al  comandante  dell'aeromobile  che
commette il fatto previsto  dal  comma  precedente  nel  giornale  di
rotta.