(Codice della navigazione-art. 1128)
                             Art. 1128. 
                        (Uso di atto falso). 
 
  Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di uno degli
atti  falsi  previsti  nell'articolo  1127  soggiace  alla  pena  ivi
stabilita, ridotta di un terzo. 
 
  Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale.