(CODICE CIVILE-art. 1079)
                             Art. 1079. 
 
   (Accertamento della servitu' e altri provvedimenti di tutela). 
 
  Il titolare della  servitu'  puo'  farne  riconoscere  in  giudizio
l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e puo' far cessare gli
eventuali impedimenti e turbative. Puo' anche chiedere la  rimessione
delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.