Art. 898 
 
                       Procedure per il COCER 
 
1. Le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a  questioni
a carattere interforze sono  presentate  per  iscritto  con  apposito
verbale, al Capo di stato maggiore della difesa. 
2. Tale verbale, se non e' approvato all'unanimita', riporta anche  i
pareri di minoranza. 
3. Il Capo di stato maggiore della difesa risponde entro  il  termine
di due  mesi,  motivando  ogni  eventuale  mancato  accoglimento.  In
assenza di risposta, o se il COCER  ritiene  comunque  una  questione
meritevole di ulteriore esame, essa  e'  portata  all'attenzione  del
Ministro della difesa. 
4. Quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza  armata
o  Corpo  armato,  la   sezione   del   COCER   interessata   esamina
autonomamente il problema e il relativo  presidente  ne  consegna  le
conclusioni  al  rispettivo  Capo  di  stato  maggiore  o  Comandante
generale. 
5. Il Capo di stato maggiore di Forza armata  o  Comandante  generale
risponde entro il  termine  di  due  mesi  motivando  ogni  eventuale
mancato accoglimento. 
6. In assenza di risposta,  o  se  la  sezione  ritiene  comunque  la
questione meritevole  di  ulteriore  esame,  essa  e'  sottoposta  al
presidente del COCER che adisce  il  Ministro  della  difesa;  se  la
questione  riguarda  esclusivamente  la  Guardia   di   finanza,   il
presidente del  COCER  delega  il  presidente  di  sezione  ad  adire
direttamente il Ministro dell'economia delle finanze. 
7. Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria  di
personale,  il  presidente  del  COCER,  sentito   il   comitato   di
presidenza, assegna per l'esame  la  questione  alla  commissione  di
categoria interessata e richiede i pareri  in  proposito  alle  altre
commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione  interessata
e i pareri delle  altre  commissioni  devono  essere  resi  noti  per
iscritto, con apposito verbale, al presidente del COCER per l'inoltro
al Capo di stato maggiore della difesa. 
8. Il COCER puo' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni
permanenti  competenti  per  materia  delle  due  Camere   ai   sensi
dell'articolo 1478, comma 5, del codice. 
9. Le sezioni COCER possono richiedere il parere di uno o  piu'  COIR
corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione  dello  Stato
maggiore o Comando  generale  corrispondente,  delegazioni  dei  COIR
confluenti.