Art. 172. 
 
  I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere  provvisti  di
dispositivi  di  chiusura  dell'imbocco  o  essere  conformati,   per
particolare  profilo   della   superficie   interna   o   limitazione
dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo  sganciamento  delle
funi, delle catene e degli altri organi di presa.