(Codice della navigazione-art. 1129)
                             Art. 1129. 
(Falsa dichiarazione di proprieta' o dei requisiti di nazionalita'). 
 
  Chiunque si dichiara falsamente proprietario di  una  nave,  di  un
galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire
la nazionalita' italiana, e' punito con la reclusione da tre  mesi  a
un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila. 
 
  Alla stessa pena soggiace il rappresentante  di  una  societa',  il
quale  dichiara  falsamente  l'esistenza   dei   requisiti   previsti
nell'articolo  751,  lettera  c),  allo  scopo  di   far   attribuire
all'aeromobile la nazionalita' italiana.