(Codice della navigazione-art. 1131)
                             Art. 1131. 
            (Uso di falso contrassegno d'individuazione). 
 
  Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio  o  di
recare ad altri un danno, appone  sulla  nave  o  sull'aeromobile  un
falso contrassegno d'individuazione e' punito con la reclusione  fino
a un anno. 
 
  La pena e' della reclusione fino a due anni e della  multa  fino  a
lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave
o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.