Art. 1131.
(Uso di falso contrassegno d'individuazione).
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un
falso contrassegno d'individuazione e' punito con la reclusione fino
a un anno.
La pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a
lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave
o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.