(Codice della navigazione-art. 1132)
                             Art. 1132. 
(Abusiva prestazione  di  nome  per  la  costruzione  di  nave  o  di
                            aeromobile). 
 
  Chiunque,  essendo  abilitato  alla   costruzione   di   navi,   di
galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati,  presta  il  suo
nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e' punito con la
multa da lire mille a diecimila. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui. 
 
  Se la costruzione viene iniziata, la pena e' aumentata  fino  a  un
terzo.