Art. 1132.
(Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di
aeromobile).
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di
galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo
nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e' punito con la
multa da lire mille a diecimila.
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena e' aumentata fino a un
terzo.