(CODICE CIVILE-art. 1082)
                             Art. 1082. 
 
           (Forma della bocca e dell'edificio derivatore). 
 
  Quando, per la derivazione di una  data  e  costante  quantita'  di
acqua  corrente,  e'  stata  determinata  la  forma  della  bocca   e
dell'edificio  derivatore,  le  parti  non   possono   chiederne   la
modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza
o  la  deficienza  provenga  da   variazioni   seguite   nel   canale
dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. 
 
  Se la forma non e' stata determinata,  ma  la  bocca  e  l'edificio
derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni,  non  e'
neppure ammesso  dopo  tale  tempo  alcun  reclamo  delle  parti  per
eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione  seguita
nel canale o nel corso delle acque. 
 
  In mancanza di titolo  o  di  possesso,  la  forma  e'  determinata
dall'autorita' giudiziaria.