(CODICE CIVILE-art. 1083)
                             Art. 1083. 
 
              (Determinazione della quantita' d'acqua). 
 
  Quando la  quantita'  d'acqua  non  e'  stata  determinata,  ma  la
derivazione e' stata fatta per un dato scopo, s'intende  concessa  la
quantita' necessaria per lo scopo medesimo, e  chi  vi  ha  interesse
puo' in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in  modo
che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso. 
 
  Se pero' e' stata determinata la forma della bocca e  dell'edificio
derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e' posseduta  per  cinque
anni la derivazione in una data forma, non e' ammesso  reclamo  delle
parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.