(CODICE CIVILE-art. 1084)
                             Art. 1084. 
 
                 (Norme regolatrici della servitu'). 
 
  Per l'esercizio della servitu' di presa d'acqua, quando non dispone
il titolo o non e' possibile riferirsi al possesso, si osservano  gli
usi locali. 
 
  In mancanza di tali  usi  si  osservano  le  disposizioni  dei  tre
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