(CODICE CIVILE-art. 1085)
                             Art. 1085. 
 
                 (Tempo d'esercizio della servitu'). 
 
  Il diritto alla presa d'acqua  si  esercita,  per  l'acqua  estiva,
dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per  l'acqua  iemale,
dall'equinozio d'autunno a quello di primavera. 
 
  La distribuzione d'acqua per giorni e per  notti  si  riferisce  al
giorno e alla notte naturali. 
 
  L'uso delle acque nei giorni festivi e'  regolato  dalle  feste  di
precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in  cui  si  e'
incominciato a possedere.