(CODICE CIVILE-art. 1089)
                             Art. 1089. 
 
                (Acqua impiegata come forza motrice). 
 
  Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non  puo',
senza espressa disposizione del titolo, impedirne  o  rallentarne  il
corso, procurandone il ribocco o ristagno.