(CODICE CIVILE-art. 1090)
                             Art. 1090. 
 
                     (Manutenzione del canale). 
 
  Nella servitu' di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non
dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo' domandare
che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde
siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del  proprietario
del fondo dominante.