(CODICE CIVILE-art. 1091)
                             Art. 1091. 
 
   (Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua). 
 
  Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua  di
una fonte o di un canale e' tenuto verso gli  utenti  a  eseguire  le
opere  ordinarie  e  straordinarie  per  la  derivazione  e  condotta
dell'acqua fino al punto in cui ne fa la  consegna,  a  mantenere  in
buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte
o del canale, a praticare i consueti spurghi  e  a  usare  la  dovuta
diligenza, affinche' la derivazione e la regolare condotta dell'acqua
siano in tempi debiti effettuate.