(CODICE CIVILE-art. 1092)
                             Art. 1092. 
 
                      (Deficienza dell'acqua). 
 
  La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi  ha  diritto
di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. 
 
  Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere  sopportata
prima da quelli che hanno titolo  o  possesso  piu'  recente,  e  tra
utenti in parita' di condizione dall'ultimo utente. 
 
  Tuttavia l'autorita' giudiziaria, con provvedimento  in  camera  di
consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, puo'  modificare  o
limitare i turni  di  utilizzazione  e  dare  le  altre  disposizioni
necessarie in relazione alla quantita' di acqua disponibile, agli usi
e alle colture a cui l'acqua e' destinata. 
 
  Il concedente dell'acqua e' tenuto a una proporzionale  diminuzione
del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa
naturale o per fatto  altrui.  Parimenti  si  fa  luogo  alle  dovute
indennita' in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni,
che siano state disposte dall'autorita' giudiziaria.