(CODICE CIVILE-art. 1093)
                             Art. 1093. 
 
                     (Riduzione della servitu'). 
 
  Se la servitu' da' diritto di derivare acqua  da  un  fondo  e  per
fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario  si  verifica  una
diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle  esigenze
del fondo servente, il  proprietario  di  questo  puo'  chiedere  una
riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
In questo caso e' dovuta una congrua indennita' al  proprietario  del
fondo dominante.