Art. 732 
             Mancato completamento degli iter formativi 
 
1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi  sono
trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita',
previo  parere  favorevole  della  competente  commissione  ordinaria
d'avanzamento: 
a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo  gli  obblighi  di  ferma
contratti, se appartenenti  al  ruolo  naviganti  normale  una  volta
conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare; 
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto
di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli  obblighi
di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 724,
comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; 
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se
appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi. 
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli
studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore
militare sono trasferiti d'autorita',  con  il  proprio  grado  e  la
propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma
di cui all'articolo 724, comma 2, in luogo di quella  precedentemente
assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado  e  anzianita'
iscritti in ruolo e' stabilito sulla base  del  punteggio  di  merito
elaborato  ai  sensi  dell'articolo  731,  comma  3.  Ai  fini  della
promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata
nel grado. 
3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli
ufficiali  in  servizio  permanente  del  ruolo  naviganti   normale,
divenuti non idonei al volo dopo l'inizio  della  prima  sessione  di
esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda,
previo  parere  favorevole   espresso   da   parte   di   un'apposita
commissione, nei  corrispondenti  corsi  regolari  di  accademia  per
ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli  normali  dei
corpi, in relazione alla corrispondenza  degli  esami  sostenuti  con
quelli previsti per il nuovo corso. 
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli
speciali, cessano dal servizio  permanente  e  sono  collocati  nella
categoria del congedo in qualita' di  ufficiali  di  complemento  del
ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle  armi,  se  non
sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare. 
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non  esistono
vacanze  nei  nuovi  ruoli,  gli   ufficiali   sono   trasferiti   in
soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della  prima
vacanza. L'avanzamento nel nuovo  ruolo  non  puo'  avere  decorrenza
anteriore alla data di trasferimento.