Art. 905 Gruppi di lavoro 1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea. 2. I membri sono designati dalle sezioni del COCER interforze, dalle categorie negli altri consigli. 3. L'istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.