Art. 905 
 
                          Gruppi di lavoro 
 
1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono  essere
costituiti  appositi  gruppi  di  lavoro  su  specifiche  materie   o
problemi,  le  cui  conclusioni  sono   sottoposte   all'approvazione
dell'assemblea. 
2. I membri sono designati dalle sezioni del COCER interforze,  dalle
categorie negli altri consigli. 
3. L'istituzione di un gruppo di  lavoro  deve  essere  adottata  con
delibera del consiglio.