Art. 906 Segreterie permanenti 1. Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attivita' relative al funzionamento della rappresentanza. 2. L'attivita' di tali segreterie e' regolata da apposite norme, emanate dall'autorita' militare che costituisce le segreterie stesse. 3. Presso i consigli di base l'attivita' di segreteria e' concordata con il comandante dell'unita' di base.