Art. 906 
 
                        Segreterie permanenti 
 
1.  Presso  ciascun  consiglio  intermedio,   centrale   e   le   sue
articolazioni  di  Forza  armata  o  Corpo  armato  sono   costituite
segreterie  permanenti  idonee  e  adeguate  a  garantire  tutte   le
attivita' relative al funzionamento della rappresentanza. 
2. L'attivita' di tali segreterie  e'  regolata  da  apposite  norme,
emanate dall'autorita' militare che costituisce le segreterie stesse. 
3. Presso i consigli di base l'attivita' di segreteria e'  concordata
con il comandante dell'unita' di base.