Art. 907 
 
                      Presidente - Attribuzioni 
 
1. Il presidente: 
a) convoca e presiede l'assemblea; 
b) riferisce sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno,  oppure
designa a riferire, almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza,  un
delegato, salvo casi di urgenza; 
c) assicura il  buon  andamento  dei  lavori,  facendo  osservare  il
regolamento; 
d) concede la parola, dirige e modera la discussione; 
e) convoca, d'iniziativa, il comitato  di  presidenza  o  di  massima
entro cinque giorni se lo richiede un terzo dello stesso comitato. 
2. Tutti i membri degli organi della rappresentanza  hanno  l'obbligo
di osservare le disposizioni impartite dal  presidente  ai  fini  del
regolare funzionamento degli organi stessi.