Art. 907 Presidente - Attribuzioni 1. Il presidente: a) convoca e presiede l'assemblea; b) riferisce sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, oppure designa a riferire, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, un delegato, salvo casi di urgenza; c) assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento; d) concede la parola, dirige e modera la discussione; e) convoca, d'iniziativa, il comitato di presidenza o di massima entro cinque giorni se lo richiede un terzo dello stesso comitato. 2. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.