Art. 908 
 
                Comitato di presidenza - Attribuzioni 
 
1. Il comitato di presidenza: 
a) e' l'organo esecutivo del consiglio; 
b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni,  inserendovi  anche
gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio; 
c) fissa la data, il luogo e l'ora delle riunioni; 
d)  e'  preposto  alla  redazione  degli  atti  e  agli   adempimenti
conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso; 
e) presenta alla corrispondente autorita' gerarchica le deliberazioni
delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione. 
2. Nell'ambito delle attribuzioni previste dal comma 1,  il  comitato
di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.