Art. 908 Comitato di presidenza - Attribuzioni 1. Il comitato di presidenza: a) e' l'organo esecutivo del consiglio; b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio; c) fissa la data, il luogo e l'ora delle riunioni; d) e' preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso; e) presenta alla corrispondente autorita' gerarchica le deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione. 2. Nell'ambito delle attribuzioni previste dal comma 1, il comitato di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.