Art. 910 Convocazioni degli organi di rappresentanza 1. Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni. 2. Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione: a) la data, l'ora e il luogo della riunione; b) l'ordine del giorno; c) la presumibile durata. 3. La data, la sede e la durata della riunione sono concordate: a) per i COBAR, tra il presidente e il comandante dell'unita' di base; b) per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando. 4. All'atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto. 5. La data, l'ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell'organo rappresentativo e il comando corrispondente. 6. Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con le stesse modalita' di cui agli articoli 907 e 908, ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie. 7. Le relative conclusioni sono sottoposte dal presidente o da un suo delegato all'esame del COCER per l'approvazione.