Art. 910 
 
             Convocazioni degli organi di rappresentanza 
 
1. Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa  con
il comitato di presidenza, di sua iniziativa  nei  casi  di  urgenza,
oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro  dieci
giorni. 
2. Il presidente comunica a ciascun delegato,  almeno  cinque  giorni
prima  della  riunione,  salvo  casi   d'urgenza,   con   l'atto   di
convocazione: 
a) la data, l'ora e il luogo della riunione; 
b) l'ordine del giorno; 
c) la presumibile durata. 
3. La data, la sede e la durata della riunione sono concordate: 
a) per i COBAR, tra il presidente  e  il  comandante  dell'unita'  di
base; 
b) per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando. 
4.  All'atto  del  rinnovo  degli  organismi,  ciascun  consiglio  di
rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal  comitato  di
presidenza uscenti entro quindici giorni dalla  data  della  chiusura
del verbale riepilogativo delle operazioni di voto. 
5. La data, l'ora e il luogo della prima  riunione  vanno  concordati
tra  il  presidente  dell'organo   rappresentativo   e   il   comando
corrispondente. 
6. Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta
del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con  le
stesse modalita' di cui agli  articoli  907  e  908,  ogni  qualvolta
pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino  le
singole categorie. 
7. Le relative conclusioni sono sottoposte dal presidente o da un suo
delegato all'esame del COCER per l'approvazione.