Art. 911 
 
               Modalita' e periodicita' delle riunioni 
 
1. Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a  tutti  gli
effetti attivita' di servizio. 
2. Se  l'ordine  del  giorno  non  e'  esaurito,  il  presidente,  su
deliberazione dell'assemblea, ne rinvia  la  continuazione  ad  altra
data. 
3. Di regola i COBAR si riuniscono almeno una volta al mese,  i  COIR
almeno una  volta  ogni  due  mesi,  le  sezioni  COCER  e  il  COCER
interforze almeno ogni tre mesi.