Art. 911 Modalita' e periodicita' delle riunioni 1. Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attivita' di servizio. 2. Se l'ordine del giorno non e' esaurito, il presidente, su deliberazione dell'assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data. 3. Di regola i COBAR si riuniscono almeno una volta al mese, i COIR almeno una volta ogni due mesi, le sezioni COCER e il COCER interforze almeno ogni tre mesi.