Art. 914 
 
                         Programmi di lavoro 
 
1. I  lavori  dell'assemblea  sono  organizzati  mediante  programmi,
calendari, secondo quanto previsto dal regolamento. 
2. Il COCER stabilisce  nella  prima  riunione  di  ciascun  anno  il
programma di lavoro di massima  e  verifica  l'attuazione  di  quello
precedente ai sensi dell'articolo 1478, comma 2, del codice.