Art. 914 Programmi di lavoro 1. I lavori dell'assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal regolamento. 2. Il COCER stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l'attuazione di quello precedente ai sensi dell'articolo 1478, comma 2, del codice.