Art. 919 
 
                          Modi di votazione 
 
1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale
in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio  del  presidente  o  a
richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea. 
2. E' adottato lo scrutinio segreto per l'elezione  del  comitato  di
presidenza e  per  la  formalizzazione  di  incarichi  e  funzioni  a
persone.