Art. 919 Modi di votazione 1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o a richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea. 2. E' adottato lo scrutinio segreto per l'elezione del comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone.