Art. 920 
 
             Annullamento o ripetizione delle votazioni 
 
1. Iniziata la votazione, questa non puo' essere sospesa o interrotta
e non e' piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto. 
2. Se sono sollevati dubbi  sulla  regolarita'  delle  votazioni,  il
presidente  procede  all'annullamento  e   ne   dispone   l'immediata
ripetizione.