Art. 921 Presentazione delle mozioni 1. La mozione e' intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea e puo' essere presentata anche da un solo delegato. 2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, accerta la correttezza formale del contenuto, quindi ne da' comunicazione all'assemblea prima della trattazione del successivo argomento. 3. Se il proponente della mozione intende promuovere una deliberazione sull'argomento in discussione, il presidente rende edotta l'assemblea e concede la parola allo stesso delegato. Al termine della discussione l'assemblea si esprime mediante votazione. 4. Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte respinte puo' essere presentata soltanto nelle successive riunioni. 5. Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel regolamento sono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.