Art. 921 
 
                     Presentazione delle mozioni 
 
1. La mozione e' intesa  a  promuovere  una  deliberazione  da  parte
dell'assemblea e puo' essere presentata anche da un solo delegato. 
2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, accerta  la
correttezza  formale  del  contenuto,  quindi  ne  da'  comunicazione
all'assemblea prima della trattazione del successivo argomento. 
3.  Se  il  proponente   della   mozione   intende   promuovere   una
deliberazione sull'argomento  in  discussione,  il  presidente  rende
edotta l'assemblea e concede  la  parola  allo  stesso  delegato.  Al
termine della discussione l'assemblea si esprime mediante votazione. 
4. Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza,  riproduca
sostanzialmente  il  contenuto  di  proposte  respinte  puo'   essere
presentata soltanto nelle successive riunioni. 
5. Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute  nel
regolamento  sono  lette,  illustrate   dal   proponente   e   votate
immediatamente.