Art. 928 Rapporti a livello intermedio e centrale 1. Uno o piu' COIR possono adire direttamente la propria sezione COCER, che indice apposita riunione da concordarsi con l'autorita' gerarchica cui e' affiancata. 2. Sono consentite inoltre riunioni dei COIR, anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal COCER di sezione previo coordinamento con l'autorita' militare corrispondente. 3. Sono altresi' previsti incontri opportunamente concordati fra: a) COIR e il corrispondente alto comando; b) COCER di Forza armata o Corpo armato e Capo di stato maggiore o Comandante generale.