Art. 928 
 
              Rapporti a livello intermedio e centrale 
 
1. Uno o piu' COIR possono  adire  direttamente  la  propria  sezione
COCER, che indice apposita riunione da  concordarsi  con  l'autorita'
gerarchica cui e' affiancata. 
2. Sono consentite inoltre riunioni dei  COIR,  anche  a  livello  di
delegazione; gli incontri  sono  organizzati  dal  COCER  di  sezione
previo coordinamento con l'autorita' militare corrispondente. 
3. Sono altresi' previsti incontri opportunamente concordati fra: 
a) COIR e il corrispondente alto comando; 
b) COCER di Forza armata o Corpo armato e Capo di  stato  maggiore  o
Comandante generale.