Art. 173. 
 
  I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere  provvisti  di
dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto  arresto  e  la
posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando e' necessario  ai
fini della sicurezza, a consentire la gradualita' dell'arresto. 
  Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per  i
quali, in relazioni alle dimensioni, struttura, portata, velocita'  e
condizioni di uso, la mancanza del freno  non  costituisca  causa  di
pericolo.