Art. 173. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando e' necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualita' dell'arresto. Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazioni alle dimensioni, struttura, portata, velocita' e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.