Art. 275. Salve le minori distanze prescritte per le miniere sottoposte al la disciplina di cui ai titoli X, XI e XII, la areazione per diffusione e' vietata per distanze superiori a 50 m. Tuttavia, sempre che le condizioni dell'atmosfera soddisfino ai requisiti di idoneita' di cui all'art. 259, quando motivi di sicurezza e le condizioni ambientali lo consentano, l'ingegnere capo puo' con suo provvedimento autorizzare in casi particolari la' ventilazione per diffusione a maggiori distanze.