Art. 275. 
 
  Salve le minori distanze prescritte per le miniere sottoposte al la
disciplina di cui ai titoli X, XI e XII, la areazione per  diffusione
e' vietata per distanze superiori a 50 m. 
  Tuttavia, sempre che le  condizioni  dell'atmosfera  soddisfino  ai
requisiti  di  idoneita'  di  cui  all'art.  259,  quando  motivi  di
sicurezza e le condizioni ambientali lo consentano, l'ingegnere  capo
puo' con  suo  provvedimento  autorizzare  in  casi  particolari  la'
ventilazione per diffusione a maggiori distanze.