Art. 1134.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131,
ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII
del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti
indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.