(Codice della navigazione-art. 1134)
                             Art. 1134. 
                         (Pene accessorie). 
 
  La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131,
ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III  del  titolo  VII
del libro II del codice penale, in relazione  ad  uno  dei  documenti
indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa  l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.