(CODICE CIVILE-art. 1094)
                             Art. 1094. 
 
                   (Servitu' attiva degli scoli). 
 
  Gli scoli o acque colaticce  derivanti  dall'altrui  fondo  possono
costituire oggetto di servitu' a favore  del  fondo  che  li  riceve,
all'effetto di impedire la loro diversione.