(CODICE CIVILE-art. 1095)
                             Art. 1095. 
 
           (Usucapione della servitu' attiva degli scoli). 
 
  Nella servitu' attiva  degli  scoli  il  termine  per  l'usucapione
comincia a decorrere dal giorno in  cui  il  proprietario  del  fondo
dominante ha fatto sul fondo servente  opere  visibili  e  permanenti
destinate a raccogliere e condurre i  detti  scoli  a  vantaggio  del
proprio fondo. 
 
  Quando sul fondo servente e' aperto un cavo destinato a raccogliere
e condurre gli scoli, il regolare  spurgo  e  la  manutenzione  delle
sponde fanno presumere che il cavo sia  opera  del  proprietario  del
fondo dominante,  purche'  non  vi  sia  titolo,  segno  o  prova  in
contrario. 
 
  Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o
mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo e' aperto.