(CODICE CIVILE-art. 1096)
                             Art. 1096. 
 
           (Diritti del proprietario del fondo servente). 
 
  La servitu' degli  scoli  non  toglie  al  proprietario  del  fondo
servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a  vantaggio  del
suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in
tutto o in parte l'irrigazione.