(CODICE CIVILE-art. 1098)
                             Art. 1098. 
 
        (Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua). 
 
  Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o
degli avanzi d'acqua non puo' deviarne una parte qualunque  adducendo
di avervi introdotto una  maggiore  quantita'  di  acqua  viva  o  un
diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalita' a  favore
del fondo dominante.