Art. 1098. (Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua). Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non puo' deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantita' di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalita' a favore del fondo dominante.