(CODICE CIVILE-art. 1099)
                             Art. 1099. 
 
                    (Sostituzione di acqua viva). 
 
  Il proprietario del fondo soggetto  alla  servitu'  degli  scoli  o
degli avanzi d'acqua puo' sempre liberarsi da tale servitu'  mediante
la concessione e l'assicurazione  al  fondo  dominante  di  un  corpo
d'acqua  viva,  la  cui  quantita'  e'   determinata   dall'autorita'
giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.