Art. 931 
 
  Informazione sull'attivita' svolta dagli organi di rappresentanza 
 
1. Il testo delle deliberazioni di ciascun  COBAR  e'  affisso  negli
albi delle unita' di base e, ove necessario, in quelli  delle  unita'
elementari in cui l'unita' di base si articola. 
2. Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR e' inviato  ai  COBAR
che hanno provveduto alla sua elezione, per  l'affissione  agli  albi
delle unita' di base. 
3. Il testo delle deliberazioni del COCER e' inviato a tutti i COIR e
da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi  delle
unita' di base. 
4.  Le  suddette  attivita'  sono  effettuate  a  cura  e   a   spese
dell'Amministrazione militare. 
5.  E'  vietata  ai  militari  la  divulgazione  delle  deliberazioni
medesime, a eccezione delle deliberazioni del COCER.