Art. 932 
 
Termini per la comunicazione dei  pareri  richiesti  da  parte  degli
                      organi di rappresentanza 
 
1. Gli organi di rappresentanza, richiesti  di  esprimere  parere  ai
sensi dell'articolo 1478, comma 5,  del  codice,  devono  comunicarlo
all'autorita'  richiedente  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
ricevimento  della  richiesta.  Trascorso  tale  termine  l'autorita'
provvede senza attendere il parere.