Art. 935 
 
                 Consigli di base di rappresentanza 
 
1. Ciascuna Forza armata e Corpo  armato  stabilisce  il  numero  dei
delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di  propria
competenza,  calcolando  un  rappresentante  ogni  250  elettori,   o
frazione superiore alla meta'. 
2. I rappresentanti di ciascuna categoria devono  essere,  di  norma,
almeno due. 
3. Se si verifica la  maggioranza  assoluta  per  una  categoria,  il
numero dei suoi delegati deve essere  ridotto  sino  alla  somma  dei
rappresentanti delle altre categorie.