Art. 276. 
 
  Nei cantieri a fondo cieco, nei quali  l'areazione  per  diffusione
non soddisfi alle condizioni volute dall'articolo 259, devono  essere
installati impianti di ventilazione ausiliaria. 
  I suddetti impianti devono essere convenientemente dimensionati  ed
installati in modo da evitare accidentali inversioni  della  corrente
di ventilazione o dannosa ricircolazione dell'aria.