Art. 1135.
(Pirateria).
Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che
commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o
straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette
violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o
straniera, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena e' diminuita in
misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena e' ridotta
fino alla meta'.