(Codice della navigazione-art. 1135)
                             Art. 1135. 
                            (Pirateria). 
 
  Il comandante o l'ufficiale di  nave  nazionale  o  straniera,  che
commette atti di depredazione  in  danno  di  una  nave  nazionale  o
straniera o del carico,  ovvero  a  scopo  di  depredazione  commette
violenza in danno di  persona  imbarcata  su  una  nave  nazionale  o
straniera, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni. 
 
  Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena  e'  diminuita  in
misura non eccedente un terzo; per gli estranei la  pena  e'  ridotta
fino alla meta'.