Art. 1137
(Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte
dell'equipaggio).
Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che
sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli
articoli 628, 629 del codice penale, e' punito a norma dell'articolo
1135 del presente codice.
Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.