(Codice della navigazione-art. 1137)
                              Art. 1137 
(Rapina   ed   estorsione   sul   litorale   del   Regno   da   parte
                          dell'equipaggio). 
 
  Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera,  che
sul litorale del Regno  commette  alcuno  dei  fatti  previsti  negli
articoli 628, 629 del codice penale, e' punito a norma  dell'articolo
1135 del presente codice. 
 
  Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.