Art. 1139.
(Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile).
I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o piu' si
accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo
precedente, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la
reclusione fino a tre anni.
Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.