(Codice della navigazione-art. 1139)
                             Art. 1139. 
      (Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile). 
 
  I componenti dell'equipaggio, che in un numero di  tre  o  piu'  si
accordano al fine di commettere  il  delitto  previsto  nell'articolo
precedente, sono puniti, se  il  delitto  non  e'  commesso,  con  la
reclusione fino a tre anni. 
 
  Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.