(Codice della navigazione-art. 1140)
                             Art. 1140. 
                           (Falsa rotta). 
 
  Il comandante della nave o dell'aeromobile, che,  per  procurare  a
se' o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri  un  danno,
fa falsa rotta, e' punito con la reclusione da uno a sei anni  e  con
la multa fino a lire diecimila. 
 
  Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio  o  sommersione
della nave ovvero l'incendio, caduta o  perdita  dell'aeromobile,  la
pena e' aumentata di un terzo. 
 
  Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della
nave ovvero l'incendio la caduta o  la  perdita  dell'aeromobile,  la
pena e'  della  reclusione  da  due  a  dieci  anni.  Se  la  nave  o
l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la  pena  e'  della
reclusione da tre a quindici anni.