(Codice della navigazione-art. 1141)
                             Art. 1141. 
           (Danneggiamento della nave o dell'aeromobile). 
 
  Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo  635  del  codice
penale in danno di una nave, di un galleggiante o  di  un  aeromobile
ovvero delle provviste di bordo e' punito con la reclusione da uno  a
cinque anni. 
 
  Se il fatto e' commesso dal  componente  dell'equipaggio  in  danno
della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui  e'  imbarcato,
la pena e' aumentata fino a un terzo; se e' commesso dal  comandante,
la pena e' aumentata fino alla meta'. 
 
  Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente. 
 
  Si procede in ogni caso d'ufficio.