Art. 1141.
(Danneggiamento della nave o dell'aeromobile).
Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice
penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile
ovvero delle provviste di bordo e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
Se il fatto e' commesso dal componente dell'equipaggio in danno
della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui e' imbarcato,
la pena e' aumentata fino a un terzo; se e' commesso dal comandante,
la pena e' aumentata fino alla meta'.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.
Si procede in ogni caso d'ufficio.