(Codice della navigazione-art. 1143)
                             Art. 1143. 
           (Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile). 
 
  Il comandante, che abusivamente impiega in  tutto  o  in  parte  la
nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o  di  altri,
e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la  multa
fino a lire diecimila. 
 
  Non e' punibile il comandante che carica per proprio conto merci in
piccola quantita'.