Art. 1143.
(Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile).
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la
nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri,
e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
fino a lire diecimila.
Non e' punibile il comandante che carica per proprio conto merci in
piccola quantita'.