(Codice della navigazione-art. 1144)
                             Art. 1144. 
(Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante). 
 
  Il comandante della nave o dell'aeromobile, che,  per  procurare  a
se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro  preso  a
prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, e' punito con  la
reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.